Caso Ryanair. Risarcimenti e rimborsi spese, ecco come far valere i diritti

Dopo la cancellazione di duemila voli di Ryanair Quali sono i diritti dei passeggeri se...

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Dopo la cancellazione di duemila voli di Ryanair

Quali sono i diritti dei passeggeri se il volo viene cancellato?  

La compagnia aerea deve portarlo a destinazione con un suo volo successivo, oppure rimborsargli il biglietto per la tratta che non c’è stata (ad esempio, il solo ritorno), oppure pagargli un volo sostitutivo con altri vettori (riprotezione). Inoltre deve pagare le spese accessorie (cibo, bevande e albergo se il volo sostitutivo è in altra data e il passeggero che deve tornare a casa si trova fuori sede); se la compagnia non ha provveduto, pur essendo tenuta, il cliente deve conservare gli scontrini per poi farsele rimborsare. In più il cliente può aver diritto a un risarcimento per il danno, che si somma ai rimborsi.

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In quali casi c’è diritto al risarcimento?  

Sempre, tranne tre casi: se la cancellazione è stata notificata almeno due settimane prima; oppure almeno una settimana prima con proposta di volo alternativo entro uno scarto massimo di 4 ore rispetto al volo cancellato; oppure meno di una settimana di anticipo e scarto massimo di 2 ore.

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A quanto ammontano i risarcimenti per i voli cancellati?  

Dipende dalla distanza. Per i voli entro i confini dell’Unione europea il passeggero ha diritto a 250 euro di risarcimento se la distanza fra gli aeroporti di partenza e di arrivo non supera i 1500 chilometri e a 400 euro se la distanza è superiore ai 1500 chilometri. Se invece il volo che non si è potuto fare era intercontinentale spettano al viaggiatore 400 euro se la distanza prevista era compresa fra i 1500 e i 3500 chilometri e 600 euro per distanze superiori a 3500 chilometri.

Come si fa valere il diritto al risarcimento e ai rimborsi?  

Il passeggero scrive alla compagnia (basta farlo nel suo sito, nella sezione dei reclami) e chiede soddisfazione per entrambe le voci. La compagnia ha sei settimane per rispondere. Se non lo fa per tempo, o se risponde picche, il passeggero si rivolge all’Enac, l’ente di controllo dell’aviazione civile, che si attiva in fretta, rivolgendosi alle autorità aeroportuali locali e o quelle straniere, avendo come interlocutore l’ente aeronautico del Paese estero coinvolto.

E se nonostante tutto la compagnia si rifiuta di pagare?  

Continua a essere debitrice della somma che spetta ai passeggeri e in più l’Enac le infligge una multa fino a 50 mila euro. Ma questo non è il caso di Ryanair, perché la compagnia ha già riconosciuto il suo torto.

La compagnia può non essere responsabile della cancellazione dei voli?  

Sì, ci sono circostanze straordinarie alle quali la compagnia si può appellare; le citiamo per completezza, anche se la Ryanair non accamperà scuse: grave maltempo che mette in pericolo la sicurezza del volo, difetto dell’aereo (però va verificato che il guasto non sia colpa della compagnia, per negligenza), sciopero dei controllori di volo (ma non dei piloti o delle hostess o del personale di terra, che la compagnia avrebbe potuto evitare accogliendo le loro richieste) e altre circostanze imprevedibili.

Le regole sulle cancellazione valgono anche in caso di overbooking?  

Sì e no. Prima si cerca la conciliazione, con offerte di compensazioni ai passeggeri in sovrannumero, e solo in seguito scatta il diritto al rimborso o alla riprotezione.

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lastampa/Risarcimenti e rimborsi spese, ecco come far valere i diritti LUIGI GRASSIA

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